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FOCUS - Human rights N. 4 - 20/12/2013

 Giurisdizione universale, Corte penale internazionale e principio di complementarietà: una triangolazione possibile?

L’istituzione di un tribunale penale internazionale permanente, la Corte penale internazionale, ha rappresentato uno dei più fulgidi risultati conseguiti dalla comunità internazionale a partire dal secondo dopoguerra. L’aspirazione universalistica dell’ente, di cui sono espressione le affermazioni di principio contenute nella prima parte del Preambolo e nel primo articolo dello Statuto istitutivo, secondo cui la corte esercita la propria giurisdizione sugli individui accusati di aver commesso i più gravi crimini internazionali, viene tuttavia immediatamente ridimensionata dai successivi consideranda (il quarto, il sesto e soprattutto il decimo), ma soprattutto dalla seconda parte del paragrafo unico dell’art. 1: in base ai quali i giudici internazionali potranno esercitare la propria giurisdizione in maniera complementare rispetto ai tribunali statali, sui quali ricade in via primaria il dovere (duty) di perseguire quei crimini. Ove si tenga poi conto del fatto che, salvo il caso di referral di una situazione da parte del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto la Corte potrà esercitare il proprio ius puniendi soltanto qualora lo Stato sul cui territorio si presume siano stati commessi i crimini o quello di cui abbiano cittadinanza gli accusati abbiano ratificato lo Statuto o accettato la competenza del tribunale internazionale sulla specifica situazione, si dovrà concludere che l’universalità della giurisdizione di tale ente risulta espressamente esclusa dall’atto istitutivo... (segue)



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