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FOCUS - Human rights N. 1 - 28/03/2014

 -, Sentenza del 19/02/2014, United Kingdom Supreme Court - in materia di valutazione del rischio di trattamento inumano in relazione alla richiesta di asilo

Riformando una sentenza della Court of Appeal (la quale aveva ritenuto che solo un “systemic breach” dell’art. 3 CEDU nello Stato membro di prima accoglienza dello straniero richiedente asilo avrebbe potuto giustificare la sua permanenza nel Regno Unito), la Corte Suprema si pronuncia sui requisiti di applicazione del Regolamento europeo 243/2003 (“Dublino II”) e sulla valutazione (oggetto di rinvio alla Administrative Court), delle carenze di carattere sistemico o semplicemente operativo del Paese membro di provenienza dei ricorrenti - l’Italia - e del conseguente rischio di trattamento inumano o degradante a cui essi si troverebbero esposti una volta rinviati in tale Paese per l’esame del loro stato di richiedenti asilo o di rifugiati.



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