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FOCUS - Human rights N. 2 - 20/06/2014

 Il ne bis in idem vale anche per le sanzioni amministrative di natura afflittiva: la corte di Strasburgo conferma l’approccio sostanzialistico e traccia la strada per il superamento del doppio binario

Con la sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri contro Italia, la Corte EDU è intervenuta su una vicenda italiana di particolare interesse economico oltre che sociale, a cominciare dai soggetti coinvolti (IFIL Investments s.p.a. e Giovanni Agnelli & c. s.a.p.a.), e per la considerazione della disciplina italiana in materia di intermediazione finanziaria. La vicenda ha preso origine dalla sottoscrizione da parte di Fiat s.p.a. di un contratto di finanziamento, nella forma di prestito convertibile, con diversi istituti bancari. Con specifica clausola, era stato pattuito che in caso di mancato rimborso del prestito da parte di Fiat s.p.a., le banche avrebbero potuto compensare il proprio credito sottoscrivendo un aumento di capitale, con conseguente perdita da parte della società IFIL (successivamente denominata EXOR), società anonima controllata dalla Giovanni Agnelli & C. s.a.p.a. e detentrice di una partecipazione in Fiat pari al 30,6%, della qualità di azionista di controllo della medesima società. In vista della scadenza dei termini di tale prestito, fissata per il 20 settembre 2005, la CONSOB ha provveduto ad inviare comunicazione alle società in questione chiedendo di diffondere un comunicato stampa per informare il mercato sulle iniziative prese in ordine allo spirare del termine del contratto di finanziamento con le banche. A seguito di tale comunicazione, l’avvocato Grande Stevens, su incarico delle società e previa approvazione dell’allora presidente di Fiat, Gabetti, provvedeva ad inoltrare il 24 agosto un comunicato con il quale si limitava a indicare che EXOR non aveva né iniziato né studiato iniziative in ordine alla scadenza del contratto di finanziamento e che sperava di restare l’azionista di riferimento della Fiat. Nel comunicato, tuttavia, si ometteva il riferimento alle trattative avviate dal medesimo avvocato Grande Stevens, su incarico della EXOR, al fine di rinegoziare un contratto di equity swap concluso con la banca Merril Lynch International Ltd, rinegoziazione poi conclusa con l’accordo del 15 settembre 2005... (segue)



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