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FOCUS - Human rights N. 3 - 24/10/2014

 Stranieri, diritti sociali e principio di eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale

L’art. 3 della nostra carta costituzionale riferisce testualmente il principio di eguaglianza ai cittadini. Nonostante tale riferimento letterale, la corte costituzionale, fin dalle sue prime sentenze, ha sempre asseverato che esso vale pure per lo straniero, quando trattasi di rispettare i diritti inviolabili. La corte, però, non ha mai, da un lato, esplicitato il ragionamento che la portava a superare il dato letterale dell’art. 3 e, dall’altro, ha sempre ribadito, anche nelle sentenze più recenti, che «il principio costituzionale di eguaglianza non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero solo quando venga riferito al godimento dei diritti inviolabili dell’uomo…: così da rendere legittimo, per il legislatore ordinario, introdurre norme applicabili soltanto nei confronti di chi sia in possesso del requisito della cittadinanza – o all’inverso ne sia privo – purché tali da non compromettere l’esercizio di quei fondamentali diritti». Seguendo la lettera del ragionamento della corte parrebbe che, ove non siano in gioco diritti fondamentali, il legislatore potrebbe essere libero di differenziare il trattamento dello straniero. In realtà la corte medesima (peraltro anche in una stessa sentenza in cui ribadiva suddetto orientamento) ha censurato scelte del legislatore ordinario che venivano a discriminarne irragionevolmente la condizione giuridica anche oltre il coinvolgimento di diritti fondamentali. Chiarissime su questo punto alcune recenti sentenze, nelle quali la corte sottolinea che il fatto che la legge disciplini un regime eccedente i limiti dell’essenziale, non esclude affatto che le scelte connesse alla individuazione dei beneficiari debbano essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza. Sempre, però, a proposito della “essenzialità” o meno di certe prestazioni e delle relative conseguenze per la loro fruibilità da parte degli stranieri, accenno già adesso, per poi riprendere più avanti la questione, che altre e sempre recenti sentenze paiono, invece, introdurre una distinzione tra prestazioni essenziali per il sostentamento di una persona e provvidenze che si pongono al di sopra dei livelli minimi essenziali; si tratta, in primis, delle sentenze 28 maggio 2010, n. 187 e 16 dicembre 2011, n. 329 e poi anche delle sentt. 15 marzo 2013, n. 40 e 19 luglio 2013, n. 222, nelle quali la corte, in ordine alla individuazione degli aventi diritto a determinate prestazioni assistenziali, pone l’accento sulla necessità di accertare se alla luce della configurazione normativa e della funzione sociale che una determinata provvidenza è chiamata a svolgere, essa integri o meno un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento dei bisogni primari inerenti alla sfera di tutela della persona umana o si tratti invece di prestazioni tese a integrare il minor reddito dipendente da condizioni soggettive. Tali affermazioni possono lasciare intendere che ove non si tratti di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, maggiore libertà potrebbe avere il legislatore nell’individuare i beneficiari. E se in coeve sentenze (citate in nota n. 3) si ribadisce che anche per le provvidenze che costituiscono prestazioni ulteriori e facoltative e che si pongono quindi al di sopra dei livelli minimi essenziali, l’individuazione dei beneficiari deve essere operata sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza, non si può non sottolineare la diversa articolazione interpretativa delle sentenze nn. 187, 329 e 40 e poi le diverse conclusioni cui giunge la corte nella sentenza n. 222/2013 (vedi infra). Pare, invece, abbandonata dalla corte quella applicazione del principio di eguaglianza che si rinviene soprattutto nelle prime sentenze, in base alla quale «la riconosciuta eguaglianza di situazioni soggettive nel campo della titolarità dei diritti di libertà non esclude affatto che, nelle situazioni concrete, non possano presentarsi, fra soggetti uguali differenze di fatto che il legislatore può apprezzare e regolare nella sua discrezionalità, la quale non trova altro limite se non nella razionalità del suo apprezzamento». Suddetta distinzione tra titolarità e godimento aveva permesso alla corte, suscitando peraltro molte perplessità in dottrina, di lasciare in vita leggi riguardanti gli stranieri che restringevano significativamente il godimento di diritti riconosciuti, nelle medesime sentenze, come fondamentali... (segue)

 



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