
Con la recente Opinion 2/13, destinata a segnare (in negativo) la storia del processo di integrazione tra l’ordinamento “unionistico” di tutela dei diritti fondamentali, da un lato, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dall’altro, il 18 dicembre 2014 la Corte di giustizia si è pronunciata sulla totale incompatibilità, per i motivi che saranno specificati nel prosieguo, del progetto di accordo di adesione rispetto al diritto dell’Unione europea. Precisamente, la Corte di Lussemburgo ha ritenuto, in maniera categorica, che l’accordo sull’adesione dell’Ue alla CEDU, nella versione del 5 aprile 2013, non sia compatibile né con l’articolo 6, par. 2, del TUE, né con il Protocollo n. 8 (ad esso relativo), che reca disposizioni in merito alla salvaguardia delle caratteristiche specifiche dell’Unione e del diritto dell’Unione. Così statuendo, la Corte di giustizia ha interrotto, sia pur provvisoriamente, il perfezionamento del processo di adesione e, con esso, l’“istituzionalizzazione” del judicial dialogue tra le due “supreme” corti europee, un dialogo della cui esistenza dà conto, peraltro, per la prima volta expressis verbis, anche la Dichiarazione n. 2 allegata al Trattato di Lisbona, relativa all’art. 6, paragrafo 2 del Trattato sull’Unione europea. Non è bastato, dunque, introdurre la “base giuridica” richiesta dallo storico parere 2/94 della Corte di giustizia: evidentemente, il processo di adesione necessita di un elemento ulteriore che vada ben oltre un’espressa previsione normativa – l’art. 6, par. 2, del TUE – che ne legittimi (rectius, obblighi) il perfezionamento, un quid pluris che, allo stato, sembrerebbe ancora mancare: la volontà della Corte di giustizia di sottoporsi al “controllo esterno” della Corte europea dei diritti dell’uomo. Muovendo da siffatte premesse e volendo tralasciare la vetero-nova quaestio dell’adesione dell’Ue alla CEDU, magistralmente approfondita dalla più autorevole dottrina, cui si rinvia, in questo lavoro ci si soffermerà, senza alcuna pretesa di esaustività, sugli aspetti più rilevanti del già citato parere dello scorso dicembre, non senza aver fatto prima qualche breve cenno, dati i limiti del presente lavoro, alle fasi ad esso immediatamente precedenti... (segue)
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