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FOCUS - Human rights N. 2 - 03/04/2015

 La sentenza n. 22/2015 della Corte costituzionale in materia di prestazioni assistenziali a favore degli stranieri extracomunitari. Cronaca di una dichiarazione di incostituzionalità annunciata

+ Corte cost. sent. n. 22/2015

Con la sentenza n. 22 del 27 gennaio 2015, la Consultaha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (ossia la legge finanziaria del 2001), nella parte in cui subordinava al requisito della titolarità della Carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno per lungo-soggiornanti UE), la concessione agli stranieri extracomunitari legalmente presenti sul territorio nazionale della pensione per ciechi e della relativa indennità prevista all’art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508. La questione traeva origine da due ordinanze di rimessione, la prima della Corte d’Appello di Bologna, che impugnava la disposizione in oggetto con riferimento agli artt. 2, 3, 10, primo comma, 32, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, la seconda della Corte di Cassazione. In particolare, la questione proposta dalla Cassazione è stata dichiarata inammissibile per “insuperabili carenze motivazionali”: non soltanto, infatti, non erano stati individuati i parametri costituzionali che il giudice a quo riteneva essere stati violati nel procedimento principale, ma l’ordinanza risultava motivata semplicemente per relationem, riprendendo cioè soltanto i rilievi eccepiti dal ricorrente, oltre che, in maniera generica, un precedente della stessa Consulta – comunque rilevante in questa fattispecie –, ossia la sentenza n. 40/2013. L’inammissibilità della seconda ordinanza, pertanto, è stata dichiarata dal Giudice delle leggi sulla base di una propria costante giurisprudenza – da ultimo confermata nell’ordinanza n. 33 e nella sentenza n. 7, entrambe del 2014 –, con cui la Corte ha avuto modo di ribadire che “il giudice rimettente non può esimersi dal fornire, nell’atto di promovimento, un’esauriente ed autonoma motivazione: dovendosi, invece, escludere che il mero recepimento o la semplice prospettazione di argomenti sviluppati dalle parti o rinvenuti nella giurisprudenza, anche costituzionale, equivalgano a chiarire, per sé stessi, le ragioni per le quali «quel» giudice reputi che la norma applicabile in «quel» processo risulti in contrasto con il dettato costituzionale”. Tale argine alla delimitazione – oltre che all’indicazione dei parametri costituzionali rilevanti – del petitum da parte del giudice a quo, ad avviso della Corte, non poteva neppure essere fatta salva da un’ “interpretazione contenutistica”  dell’ordinanza di rimessione, anche perché la Suprema Corte si era comunque limitata a svolgere un apprezzamento generico sull’incompatibilità della disposizione impugnata rispetto a generici princìpi costituzionali, utilizzati impropriamente come parametri del giudizio di costituzionalità. Se si esclude, infatti, un rapido accenno alla violazione del principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), la Corte di Cassazione non aveva neppure specificato sotto quale profilo l’art. 80, comma 19, della legge finanziaria del 2001 dovesse essere dichiarato illegittimo, specificazione questa assolutamente rilevante nel giudizio incidentale e – per l’appunto, non superabile da una valutazione ermeneutica d’ufficio da parte della Corte –, in ragione del fatto che la disposizione de quo era stata in passato più volte censurata dalla stessa Consulta. Meglio motivata, invece, risultava la questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di Appello di Bologna che, in maniera più puntuale, chiedeva la declaratoria di incostituzionalità della disposizione citata, nella parte in cui – come detto – subordinava alla titolarità della Carta di soggiorno la concessione, in favore dei ciechi extracomunitari regolarmente presenti sul territorio italiano, della pensione di cui all’art. 8 della legge n. 66 del 1962, oltre che della specifica indennità di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 508 del 1988... (segue)



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