L’impostazione che la Corte interamericana dei diritti dell’uomo (di seguito la Corte) ha dato agli aspetti processuali e procedurali che si concretano nell’efficacia delle proprie sentenze e nelle modalità di espletamento dell’attività in ordine alla c.d. “post-judgment phase” presenta profili di elevato interesse e porta a riscontrare elementi notevolmente significativi. Il loro rilievo può essere compiutamente compreso solo se essi sono letti nel contesto sia della verifica dell’impianto della Convenzione americana dei diritti dell’uomo (di seguito la Convenzione), sia della valutazione della carica innovativa certificata dagli esiti giurisprudenziali del percorso motivazionale ed argomentativo seguito dalla Corte per estendere la portata delle proprie decisioni e per designare l’organo deputato alla supervisione della fase esecutiva.
L’ambito della presente ricerca sarà, dunque, circoscritto ai lineamenti essenziali che contrassegnano queste tematiche di esiziale importanza per il sistema interamericano di protezione dei diritti umani (di seguito il sistema interamericano), nell’ottica in cui le sentenze del predetto organo di giustizia accertanti la violazione dei diritti convenzionalmente enunciati rappresentano lo strumento più immediato e incisivo per assicurare il rispetto degli stessi.
Le sentenze emesse dalla Corte nell’esercizio della sua giurisdizione contenziosa – che dichiarano la responsabilità internazionale degli Stati firmatari della Convenzione per l’inosservanza dei diritti e delle libertà ivi proclamati – devono essere motivate e, qualora non esprimano in tutto o in parte l’opinione unanime dei giudici, ciascun giudice potrà allegarvi la propria opinione separata, ai sensi dell’art. 66, par. 2, della Convenzione. Tale disposizione ha dato luogo alla pubblicazione di una serie di “votos razonados” riportati in calce alle sentenze, alcuni dei quali costituiscono veri e propri lavori di diritto internazionale, in cui i giudici interamericani hanno avuto la possibilità di esprimere motivazioni ad decidendum così come obiter dictum in riferimento a diverse questioni. Occorre rilevare che si tratta di uno degli aspetti più importanti del metodo decisionale della Corte: le “voci personali” dei giudici definiscono e arricchiscono l’enunciato “istituzionale” della Corte, contribuendo a caratterizzare lo “stile delle sentenze”.
Human Rights
25/01/2023
Human Rights 2022 | .26
14/10/2022
Human Rights
18/05/2022
Human Rights 2021 | .1
22/09/2021
Human Rights 2020 | .35
28/12/2020
Human Rights 2020 | .23
27/07/2020
Human Rights 2020 | .3
05/02/2020
Human Rights 2019 | .2
04/10/2019
Human Rights 2019 | .1
01/05/2019
Human Rights 2018 | .3
26/12/2018
Human Rights 2018 | .2
29/10/2018
Human Rights 2018 | .1
25/06/2018
Human Rights 2017 | .3
29/12/2017
Human rights 2017 | .2
28/07/2017
Human Rights 2017 | .1
13/03/2017
Human rights 2016 | .3
07/10/2016
Human rights 2016 | .2
17/06/2016
Human rights 2016 | .1
22/01/2016
Human rights 2015 | .4
25/09/2015
Human rights 2015 | .3
03/07/2015
Human rights 2015 | .2
03/04/2015
Human rights 2015 | .1
16/01/2015
Human rights 2014 | .3
24/10/2014
Human rights 2014 | .2
20/06/2014
Human rights 2014 | .1
28/03/2014
Human rights 2013 | .4
20/12/2013
Human rights 2013 | .3
16/09/2013
Human rights 2013 | .2
17/05/2013
Human rights 2013 | .1
15/02/2013