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FOCUS - Human rights N. 2 - 03/04/2015

 La Corte costituzionale risponde alla Corte di Giustizia internazionale: l'ordinamento italiano non si adatta alla regola sull'immunità

La vicenda oggetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 238 del 2014 riguarda l’applicazione della regola sull’immunità dalla giurisdizione dello Stato straniero e si riallaccia ad un filone giurisprudenziale della Cassazione, la quale ha riconosciuto la giurisdizione civile italiana nei confronti della Germania convenuta in giudizio per risarcimento dei danni dalle vittime delle deportazioni naziste al tempo dell’occupazione tedesca dell’Italia. Secondo l’orientamento espresso dalla Suprema Corte a partire dal noto caso Ferrini, ribadito e sviluppato in una serie di successive ordinanze per regolamento di giurisdizione, la norma consuetudinaria sull’immunità giurisdizionale dello Stato straniero non è invocabile quando detto Stato si è reso autore di gravi violazioni di norme internazionali di jus cogens, quali quelle che attengono al rispetto della dignità umana e ai diritti inviolabili dell’uomo, quindi in tali casi è possibile celebrare il processo nello Stato in cui è avvenuto l’illecito (in tal caso l’Italia). La Cassazione risolve il conflitto tra norme di diritto internazionale generale (tutte vigenti nell’ordinamento italiano ex art. 10, co. 1 Cost.) individuando una gerarchia che considera prevalenti quelle sulla protezione della dignità umana e sulla repressione dei crimini internazionali, in quanto si occupano di «delitti che si concretano nella violazione particolarmente grave per intensità e sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell’ordinamento internazionale».

Successivamente questo stesso ragionamento è stato applicato anche alla fase esecutiva del processo, quando le Sezioni Unite hanno confermato l’exequatur con cui la Corte d’appello di Firenze aveva riconosciuto efficacia esecutiva in Italia ad una decisione greca che accordava un indennizzo agli eredi delle vittime di un massacro di civili compiuto in Grecia dall’esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale (caso Distomo). Disattendendo i motivi di censura prospettati dalla resistente Germania, la Cassazione ha precisato che: «la non estensibilità della immunità dalla giurisdizione civile degli Stati stranieri agli atti jure imperi di questi configurabili come crimini contro l’umanità – presupposta da quella sentenza – lungi dal porsi in contrasto, è perfettamente invece in sintonia con il principio già enunciato da questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 5044 del 2004, e che qui si ribadisce, in coerenza al riconoscimento del primato assoluto dei valori fondamentali di libertà e dignità della persona umana». L’esecuzione della decisone greca in Italia ha comportato l’iscrizione di ipoteca giudiziale su Villa Vigoni, una proprietà immobiliare dello Stato tedesco adibita ad attività culturali, a garanzia del pagamento del risarcimento alle vittime... (segue)



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