L’ultimo recente pronunciamento della Corte costituzionale in materia di riconoscimento di prestazioni di natura assistenziale in favore degli stranieri, con sentenza n. 22 del 27 gennaio 2015, è un’utile occasione per fare il punto sui frutti del dialogo in merito intercorso negli ultimi anni fra legislatore e Giudice delle leggi. Questo confronto inter-istituzionale a distanza, oramai prossimo a compiere i dieci anni, poiché inaugurato dalla pronuncia della Consulta n. 432 del 2 dicembre 2005, non può dirsi del tutto lineare e presenta tuttora alcune questioni aperte la cui attualità, avuto riguardo alle odierne contingenze economico-finanziarie e alla irrisolta questione del governo dell’immigrazione in Italia e in Europa, non consente di ritenere del tutto consolidato l’orientamento della Corte costituzionale. La recente pronuncia della Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 80 comma 19 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001) nella parte in cui subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione e dell’indennità di accompagnamento riconosciute ai ciechi civili “ventesimisti”. Le motivazioni della sentenza non si caratterizzano per la portata innovativa, dato che il Giudice delle leggi riserva gran parte di esse ad un’opera di mero richiamo dei principi già ripetutamente espressi nelle numerose occasioni nelle quali negli ultimi anni è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del medesimo articolo della legge finanziaria 2001, il quale richiedeva il requisito della titolarità della carta di soggiorno per il riconoscimento di altre prestazioni di natura assistenziale in favore degli stranieri. Il ragionamento decisivo che in questo caso ha condotto la Corte alla pronuncia di illegittimità si fonda sul principio di non discriminazione, sancito dall’articolo 14 della CEDU, il quale rende privo di giustificazione «qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti», allorché si discuta di prestazioni assistenziali destinate al sostentamento della persona e alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile è inserito. La Corte richiama poi, parimenti ispirandosi ai propri precedenti in materia, il principio solidaristico il quale osta a qualsiasi norma che faccia «dipendere da requisiti di carattere meramente “temporale”, del tutto incompatibili con l’indifferibilità e la pregnanza dei relativi bisogni», l’applicazione di provvidenze di carattere assistenziale che costituiscono adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà enunciati dall’articolo 2 della Costituzione... (segue)
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