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FOCUS - Human rights N. 4 - 25/09/2015

 Comitato ONU dei diritti dell’uomo, comunicazione 2370/2014, del 7/09/2015,-A.H. v. Danimarca, in materia di divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti (art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici) in connessione con il rimpatrio di uno straniero

Il rimpatrio in Afghanistan dell’autore della comunicazione integra una violazione del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti (art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici) da parte della Danimarca. Il “ricorrente”, finchè aveva vissuto in Afghanistan, aveva combattuto il traffico di droga (nel quale erano coinvolti molti esponenti dei Talebani), aveva visto rapiti e uccisi alcuni congiunti e rientrava in una categoria a rischio secondo l’UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum Seekers from Afghanistan dell’agosto 2013. Di conseguenza, era probabile che, una volta ritornato in patria, corresse il rischio di essere sottoposto a tortura e trattamenti inumani e degradanti. Lo Stato danese, non avendo verificato le dichiarazioni dell’autore della comunicazione circa i pericoli che avrebbe corso in Afghanistan e avendo proceduto al rimpatrio, ha, quindi, violato il suddetto art. 7 del Patto.

 



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