Il 24 settembre 2014 il Consiglio di Sicurezza ha adottato all’unanimità, ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, la ris. 2178(2014) con cui obbliga gli Stati ad adottare una serie di misure per fronteggiare i combattenti terroristi stranieri, dando una puntuale definizione del fenomeno nel quinto paragrafo del dispositivo. Non è questa la sede per un esame approfondito della risoluzione né delle critiche che ad essa sono state mosse sia per l’esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza di poteri legislativi non previsti dalla Carta, sia per la persistente mancanza di una definizione di terrorismo. Quello che ai fini della indagine condotta nelle pagine seguenti occorre mettere in evidenza è che, malgrado il ripetuto e quasi eccessivo richiamo alle norme di protezione internazionale dei diritti dell’uomo, del diritto internazionale dei rifugiati e del diritto internazionale umanitario, in esecuzione della risoluzione, in ambito europeo, alcuni Stati hanno introdotto misure relative al ritiro dei permessi di soggiorno e dei documenti di viaggio anche per i cittadini , fino ad arrivare alla misura estrema della revoca della cittadinanza. E’ quest’ultimo aspetto a destare preoccupazione sul piano giuridico, e la “novità” di tale misura, per la sua gravità e per le molteplici implicazioni ad essa connesse, merita qualche riflessione. La prima questione da affrontare è stabilire se la cittadinanza è un diritto dell’individuo o un potere dello Stato, esercitato in modo discrezionale secondo le proprie disposizioni legislative.L’esame della dottrina e della giurisprudenza in tale materia dimostra come nel tempo si sia verificata una singolare evoluzione , di cui è utile evidenziare, anche se solo per grandi linee, le varie tappe. Infatti, fino a non molto tempo addietro era principio universalmente accolto dalla dottrina che “nationalité d’un État particulier est une affaire à fixer par la loi nationale de chaque État”. In altri termini era communis opinio che ogni Stato potesse determinare le condizioni per l’acquisto o la perdita della cittadinanza, rientrando tale materia nel proprio dominio riservato . Oggi, al contrario, anche la dottrina più conservatrice riconosce che la liberà dello Stato di concedere o revocare la cittadinanza subisca una serie di limiti derivanti dal diritto internazionale. Un impulso fondamentale a questa evoluzione è stato dato dall’affermarsi dei principi fondamentali di protezione dei diritti umani.
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