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FOCUS - Human rights N. 4 - 25/09/2015

 L'attività legislativa italiana di recepimento degli obblighi internazionali in materia di lotta al terrorismo internazionale e combattenti stranieri

Nei giorni immediatamente successivi all’attacco terroristico di Parigi contro la redazione del giornale satirico Charlie Hebdo, del gennaio 2015, il Ministro dell’interno italiano ha espresso la necessità di realizzare un intervento legislativo d’urgenza per contrastare il sempre più preoccupante fenomeno dei foreign fighters, recependo così gli obblighi internazionali vigenti in materia, in particolar modo quelli previsti dalle risoluzioni 2170 e 2178 del Consiglio di sicurezza, adottate rispettivamente ad agosto e a settembre del 2014. Un mese dopo le dichiarazioni del Ministro Alfano, quindi, è stato adottato un ampio ed articolato decreto legge contenente misure urgenti per il contrasto al terrorismo, di matrice anche internazionale, convertito in legge il 15 aprile 2015. Attraverso questo strumento normativo si è inteso colmare un vuoto legislativo che, a parere del Governo, non consentiva di prevenire e reprimere in maniera efficace la più recente evoluzione del fenomeno terroristico, cioè quella dei combattenti terroristi stranieri. Nel presente contributo si prenderanno in esame le novità introdotte dal tale intervento legislativo in modo da svolgere alcune considerazioni su come l’Italia ha recepito gli obblighi internazionali in materia di foreign fighters e contrasto al terrorismo internazionale. A tal fine, quindi, deve essere preliminarmente svolta una ricostruzione generale della normativa italiana sul terrorismo, in modo da valutare successivamente in che modo questa è stata modificata dall’ultimo intervento legislativo. Il fine sarà quello di valutare a) il grado di conformità della normativa nazionale agli obblighi internazionali in materia, con riferimento anche al diritto internazionale dei diritti umani; b) l’efficacia della nuove disposizioni di fronte alla specifica minaccia rappresentata dai combattenti stranieri; c) un giudizio complessivo sulla legislazione italiana in materia di lotta al terrorismo. In tal senso, occorre sin da subito rilevare che la legge del 2015 non stravolge il quadro giuridico italiano di contrasto al terrorismo, adottato a seguito degli attentati dell’undici settembre 2001, ma si limita ad introdurre alcune novità settoriali alle disposizioni già in vigore, adottando, fra l’altro, lo stesso modus operandi usato in precedenza. Più precisamente, l’attuale corpus normativo in materia di terrorismo è il frutto di tre principali interventi legislativi, dei quali la legge del 2015 rappresenta, appunto, solo l’ultima fase. Saranno, quindi, prima prese in esame le novità introdotte a) dalla legge 438 del 15 dicembre 2001, che ha modificato l’articolo 270-bis del codice penale riguardante le associazioni con finalità di eversione dell’ordine democratico, introducendo anche quelle con finalità di terrorismo, e ha aggiunto il 270-ter, avente ad oggetto l’assistenza agli associati, b) dalla legge 155 del 31 luglio 2005, che ha previsto, con gli articoli 270-quater e 270-quinquies le nuove fattispecie di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale, e ha inserito, attraverso l’articolo 270-sexies, la definizione di condotta con finalità di terrorismo. Questi tre interventi legislativi presentano molti elementi in comune, che hanno certamente condizionato l’assetto generale del quadro normativo in vigore in materia. In primo luogo, è analogo il contesto in cui sono stati adottati. Nei tre casi, infatti, l’intervento legislativo è stato realizzato in prossimità di eclatanti attentati che hanno avuto un impatto su tutta la comunità internazionale e che hanno accresciuto significativamente la percezione della la minaccia terroristica. Di fronte, quindi, a situazioni ritenute emergenziali, si è agito tramite l’adozione di decreti legge, convertiti in tempi rapidi in legge... (segue)



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