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FOCUS - Human rights N. 4 - 25/09/2015

 Il trattamento dei foreign terrorist fighters nell'ordinamento britannico alla luce della ris. 2178 UNSC: un'applicazione conforme?

Una certa parte della dottrina sostiene con sempre più insistenza che il complesso normativo in materia di repressione del terrorismo internazionale sviluppatosi a partire dal 2001 si caratterizzerebbe in senso trans-nazionale o globalizzato. Tali autori affermano che la propagazione delle regole tese a contrastare il terrorismo internazionale assomiglierebbe al paradigma già enunciato da Jessup nel 1956: uno sviluppo diffuso, sia in senso verticale che orizzontale, teso ad una convergenza regolamentare fra diversi ordinamenti. Si ritiene in altre parole che il processo trans-nazionale di contaminazione giuridica in tema di anti-terrorismo impedirebbe agli Stati di isolarsi, costringendoli a rispondere uniformemente al fenomeno terroristico secondo le direttive dell’attore ‘globale’ per eccellenza, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite (UNSC o Consiglio). La ris. 2178 dello UNSC rappresenterebbe in tale contesto la prova certa dell’ormai avvenuta transizione da una vita di relazione internazionale fra governi ad un mondo dominato da un sistema di “global governance”; e della trasformazione del diritto internazionale da un diritto della coesistenza ad un diritto non più solo della cooperazione, ma addirittura globalizzato. Deve sottolinearsi in proposito come la lettura del diritto internazionale contemporaneo in senso altamente istituzionalizzato non sia certamente una novità. Di converso, l’idea che lo UNSC – appropriandosi di un ruolo assimilabile, appunto, a quello di “governance” – abbia oramai distorto le dinamiche attraverso cui le norme del diritto internazionale si sono sino ad oggi generate può essere particolarmente pericolosa; chi scrive ritiene che non si è esaurita la necessità di avere un modello ricostruttivo e descrittivo che permetta di giudicare se l’odierna risposta giuridica al terrorismo si muova entro le categorie della liceità e della legittimità. Se è vero che esorbita dall’obiettivo del presente lavoro quello di cercare di delineare le caratteristiche di un tale modello, è vero anche che l’analisi dell’esecuzione a livello interno degli obblighi imposti dal Consiglio può comunque costituire un valido contributo al dibattito descritto. A parte pochissimi esempi, sono difatti rari gli interventi in dottrina tesi a testare la validità empirica della lettura trans-nazionale della risposta giuridica al terrorismo internazionale o la natura di governance globale del Consiglio rispetto a tale materia. In particolare, la prima prassi esecutiva della ris. 2178(2014) adottata dal Consiglio il 24 settembre del 2014 pare dimostrare l’imprecisione della tesi secondo la quale il perseguimento dell’interesse “globale” della lotta al terrorismo internazionale comporti l’irrilevanza degli interessi individuali di ciascuno Stato. Fra gli altri, il caso britannico si dimostra uno dei più rilevanti. Le norme introdotte con il Counter-Terrorism and Security Act 2015, difatti, perseguono sì un interesse comune – quello di rispondere al fenomeno dei c.d. combattenti terroristi stranieri – ma offrono delle soluzioni che le pagine che seguono descriveranno come individualistiche, capaci in astratto di compromettere i rapporti del Regno Unito con gli altri Stati e di pregiudicare l’adempimento da parte dello stesso di obblighi di diritto internazionale generale e specifici in materia di terrorismo (sia di natura pattizia che scaturenti dalla stessa ris. 2178). In particolare, ci si riferisce qui all’invenzione dei temporary exclusion orders – un istituto attraverso cui la giurisdizione inglese cerca di ritrarsi all’interno dei propri confini territoriali. Prima di dedicarsi all’analisi di tale istituto, le pagine che seguono descriveranno brevemente il sistema britannico di risposta al fenomeno dei foreign terrorist fighters già vigente prima dell’adozione della ris. 2178 (2014), per poi soffermarsi sulle novelle introdotte con il menzionato Counter-Terrorism and Security Act del 2015. L’analisi cercherà di evidenziare le criticità di tali norme – con particolare riguardo al rispetto del diritto internazionale dei diritti umani – e di comprendere se il Regno Unito abbia strumentalizzato l’obbligo di adeguamento discendente dalla risoluzione in parola, travalicandone i confini... (segue)



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