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FOCUS - Human rights N. 3 - 07/10/2016

 Il garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà. Alcune riflessioni alla luce del diritto internazionale

Il 25 aprile 2014 l’Italia ha notificato al Sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (d’ora in avanti Sottocomitato), l’istituzione di un Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale in qualità di meccanismo nazionale indipendente, ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla tortura. La creazione del predetto meccanismo di prevenzione, ovvero del suo mantenimento qualora fosse già stato istituito, costituisce un obbligo specifico cui gli Stati parte del Protocollo, in applicazione dell’art. 17, sono tenuti a conformarsi “al massimo” entro un anno dalla sua entrata in vigore o dal momento della ratifica o adesione. Come è noto, l’Italia ha ratificato il Protocollo con l. 9 novembre 2012, n. 195 ed ha depositato lo strumento di ratifica il 3 aprile 2013. Il Protocollo è entrato in vigore per lo Stato italiano il trentesimo giorno successivo al deposito della ratifica, ossia il 3 maggio 2013.  La creazione del Garante nazionale è intervenuta con il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, “recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria” (noto anche come decreto “svuota carceri”), convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10. Successivamente, con d.m. 11 marzo 2015, n. 36, il Ministero della Giustizia ha adottato il Regolamento che disciplina la struttura e la composizione dell’ufficio del Garante e, più recentemente, con il d.p.r. 1 febbraio 2016 è stato nominato il Presidente dell’organismo collegiale e un primo componente dello stesso; la composizione del collegio è stata poi completata con un successivo d.p.r. del 3 marzo 2016. A questo punto, una volta chiusa la fase di nomina dei suoi membri, l’organo di garanzia, finalmente, ha potuto iniziare a svolgere la propria attività. (segue)



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