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FOCUS - Human rights N. 2 - 28/07/2017

 Libertà e segretezza della corrispondenza dei detenuti nella sentenza n. 20 del 2017 della Corte costituzionale

Con la sentenza 20/2017 la Corte costituzionale è tornata a occuparsi dei diritti dei detenuti e, in particolare, della libertà e segretezza della loro corrispondenza. Il giudizio prende le mosse dall’ordinanza con la quale la Corte di assise d’appello di Reggio Calabria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 266 c.p.p. – nella parte in cui non consente l’intercettazione di corrispondenza postale che non interrompa il corso della spedizione – e degli artt. 18 (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla l. 95/2004) e 18-ter della l. 354/1975 – «nella parte in cui non facciano “salve le ipotesi previste dall’art. 266 c.p.p.” per come modificato dalla Corte costituzionale» – per violazione degli artt. 3 e 112 Cost..La questione riguarda la corrispondenza spedita e ricevuta in carcere da un imputato detenuto, che non è stata sequestrata ai sensi dell’art. 254 c.p.p. bensì copiata dalla polizia giudiziaria – previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari – e recapitata ai destinatari senza che questi ultimi potessero venire a conoscenza dell’attività investigativa compiuta. Tale attività, che si sostanzierebbe in una sorta di intercettazione “atipica”, “epistolare” o “mascherata”, non sembrerebbe consentita dal vigente quadro normativo e il materiale probatorio così acquisito non sarebbe utilizzabile in giudizio. Invero, l’art. 266 c.p.p. consente di intercettare conversazioni, comunicazioni telefoniche e altre forme di telecomunicazioni per i reati in esso elencati, ma non fa riferimento alla corrispondenza epistolare. Per quest’ultima è previsto il sequestro ai sensi degli artt. 254 e 353 c.p.p., ma non l’intercettazione all’insaputa del mittente e del destinatario. Con specifico riferimento ai detenuti, la l. 354/1975 consente di controllarne la corrispondenza, ma con l’apposizione di un visto (c.d. visto di controllo). Anche in questo caso, dunque, l’attività di investigazione non rimarrebbe sconosciuta ai soggetti coinvolti nella comunicazione, a differenza di quanto accade nelle ipotesi contemplate dall’art. 266 c.p.p... (segue)



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