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FOCUS - Human rights N. 2 - 28/07/2017

 Corte di Giustizia, Sentenza del 07/03/2017, Caso X e X c. Etat Belge, Sull'obbligo di rilascio di un visto per motivi umanitari o obblighi internazionali se vi sia il rischio comprovato di una violazione dell’art. 4 e/o 18 della Carta di Nizza

Il caso concerne la presentazione della domanda di visto, sulla base del codice dei visti della UE, da parte di una coppia siriana e dei loro tre figli presso l’ambasciata del Belgio a Beirut. Lo scopo era quello di ottenere un visto per lasciare Aleppo e recarsi in Belgio dove presentare richiesta d’asilo. La Corte afferma che una domanda di visto con validità territoriale limitata presentata dal cittadino di uno Stato terzo presso l’ambasciata dello Stato membro di destinazione situata su territorio straniero e volto all’obiettivo di presentare domanda di asilo una volta giunti nel territorio nazionale non rientra nei limiti del codice. Infatti, una tale domanda di visto mirerebbe, in realtà, a permettere un soggiorno nello Stato membro superiore ai 90 giorni. Di conseguenza, le uniche norme applicabili sono quelle nazionali. Ugualmente, non trova applicazione la Carta sui diritti fondamentali della UE poiché la questione in esame non è disciplinata dal diritto dell’Unione.



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