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La ricorrente si è vista negare l’assegno a favore dei nuclei familiari (pur rispettando i requisiti richiesti dalla normativa nazionale) in quanto sprovvista di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. La Corte ha statuito che una siffatta normativa non è compatibile con l’art. 12 della direttiva 2011/98/UE la quale riconosce un insieme comune di diritti ai lavoratori di Stati terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Infatti, la direttiva in questione prevede che gli Stati possano stabilire deroghe alla concessione di prestazioni sociali, quali i sussidi familiari, in relazione a cittadini di Stati terzi che non siano soggiornanti di lungo periodo, però, gli organi dello Stato membro competenti all’attuazione della direttiva devono aver espresso l’intenzione di avvalersi di dette deroghe cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
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