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L’ambito applicativo del Reg. CE n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, comprende non solo i documenti formati da tali istituzioni, ma anche quelli ricevuti da soggetti terzi, tra cui rientrano le altre istituzioni e gli Stati membri. La circostanza che i documenti – detenuti dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione – siano stati formati da uno Stato membro e presentino un collegamento con procedimenti giurisdizionali non è tale da escludere l’applicazione del suddetto Regolamento, in base al quale occorre esaminare l’eventuale sussistenza di eccezioni al principio di accesso ai documenti ivi previsto. Ai fini della ripartizione delle spese di lite, la Corte deve tenere conto dell’uso inappropriato delle memorie di causa, commesso dalla parte che le abbia pubblicate in internet. Tale comportamento, infatti, potrebbe compromettere la buona amministrazione della giustizia... (segue)
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