Nel corso della sua ventesima sessione straordinaria, tenutasi dal 9 al 18 giugno 2016 a Banjul, la Commissione africana per i diritti dell’uomo e dei popoli (di seguito la Commissione) ha adottato un rapporto sulla comunicazione n. 393/10, intitolata Institute for Human Rights and Development in Africa and Others v. Democratic Republic of Congo. Tale comunicazione veniva presentata il 9 novembre 2010 da tre ONG in rappresentanza di alcune vittime del massacro di Kilwa contro la Repubblica Democratica del Congo (di seguito RDC). Non avendo lo Stato convenuto presentato alcuna memoria difensiva, la Commissione – secondo consolidata prassi – procedeva all’esame della medesima sulla base degli elementi in suo possesso. Nel corso della sua quindicesima sessione straordinaria, tenutasi dal 7 al 14 marzo 2014 a Banjul, tale organo si esprimeva a favore della ricevibilità della comunicazione; quindi, come accennato, essa rendeva, infine, con il proprio rapporto del giugno 2016 una decisione sul merito. Occorre subito sottolineare come il rapporto della Commissione affronti diverse interessanti questioni, ovvero: a) le gravi e sistematiche violazioni dei diritti dell’uomo perpetrate dalle Forze armate della RDC (Forces Armées de la RDC, di seguito FARDC) ai danni della popolazione civile; b) l’inosservanza di alcuni diritti collettivi previsti nella Carta africana del 1981; c) la palese inefficacia del sistema giudiziario della RDC ma, soprattutto, d) la corresponsabilità del settore estrattivo nella commissione di crimini di guerra e/o contro l’umanità. Questo scritto intende offrire alcuni spunti di riflessione sulle principali conclusioni cui è giunta la Commissione. In tale prospettiva, dopo aver illustrato sinteticamente gli eventi verificatisi a Kilwa nel 2004 (par. 2), svolgeremo in primo luogo alcune considerazioni su quei motivi di ammissibilità della comunicazione che consolidano e innovano la ‘giurisprudenza’ di quest’organo (par. 3). Passeremo poi alla decisione sul merito, distinguendo l’accertamento delle violazioni, rispettivamente, i) degli obblighi di rispettare i diritti previsti nella Carta africana (par. 4); ii) degli obblighi di proteggere tali diritti (par. 5); e iii) del principio – assai controverso – della corporate responsibility in materia di diritti umani (par. 6). Infine, dopo aver illustrato gli elementi di novità contenuti nelle raccomandazioni relative alle misure riparatorie (par. 7) svolgeremo alcune considerazioni conclusive sui possibili ‘effetti’ della pronuncia della Commissione al di fuori del sistema africano di protezione dei diritti umani (par. 8)... (segue)
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