
Il contributo si inserisce nel dibattito in corso sull’adesione dell’Unione europea alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la repressione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata nel 2011 ed entrata in vigore nel 2014 (Convenzione di Istanbul), lo strumento più avanzato in vigore sul piano internazionale per il contrasto della violenza di genere quale forma di discriminazione nei confronti delle donne. Il Consiglio dell’Unione europea ha firmato la Convenzione mediante due distinte decisioni adottate a maggio 2017, mentre è in discussione l’adozione della o delle decisioni di conclusione dell’accordo medesimo, che risulterà essere il secondo ratificato dall’Unione sulla tutela dei diritti umani fondamentali, dopo la conclusione nel 2010 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. L’obiettivo del presente articolo è quello di ricostruire, dal punto di vista giuridico, le fasi del processo, ancora in corso, di adesione dell’Unione europea alla Convenzione di Istanbul, con particolare riguardo alle basi giuridiche utilizzate dalla Commissione europea nella sua proposta del 2016, i riferimenti normativi inclusi nelle decisioni del Consiglio di maggio 2017, l’input fornito dal Parlamento europeo (PE) nella Risoluzione n. 329 del 12 settembre 2017. Ci si propone di esaminare, nello specifico, l’impatto che la Convenzione avrà, avvenuta la ratifica da parte dell’Unione, sulle politiche e il diritto dell’Unione europea. Una volta entrata in vigore per l’Unione, la Convenzione di Istanbul diventerà infatti parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Si discuterà in particolare la possibilità che l’Unione europea adotti una strategia contro la violenza nei confronti delle donne, che riprenda i punti di forza della strategia sui diritti delle persone con disabilità, ed elabori un codice di condotta per definire le modalità di partecipazione di Consiglio, Commissione, Stati membri (e, auspicabilmente, Parlamento europeo) all’attuazione della Convenzione e in seno al comitato di monitoraggio, GREVIO, istituito dalla Convenzione stessa. Le norme di diritto derivato dell’Unione europea dovranno, pertanto, essere interpretate in modo conforme agli obblighi di diritto internazionale dell’Unione, dunque alla luce della Convenzione di Istanbul. Si argomenterà infine che, là dove non sia possibile raggiungere un consenso in seno al Consiglio su una o più direttive sulla violenza di genere contro le donne, ipotesi discussa in un rapporto del 2013 elaborato per il Parlamento europeo, sarebbe auspicabile l’attivazione di una cooperazione rafforzata da parte di un gruppo di Stati pronti a cogliere le opportunità offerte da un testo avanzato, sia in termini di approccio alla violenza di genere come fenomeno “strutturale” sia in termini di obblighi in capo agli Stati, quale la Convenzione di Istanbul... (segue)
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