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FOCUS - Human Rights N. 3 - 29/12/2017

 -, Sentenza n. 78/2017, sulla violazione del diritto a un equo processo e del divieto di discriminazione (artt. 6 e 14 CEDU) [UK]

 L’applicazione del termine di prescrizione annuale stabilito per proporre ricorso avverso atti discriminatori compiuti da soggetti pubblici (stabilito dall’art. 6 dello Human Rights Act 1998) costituisce, nel caso di specie, violazione del diritto a un equo processo e del divieto di discriminazione su base etnica o razziale  (artt. 6 e 14 CEDU). Il decorso del tempo deve infatti computarsi non dal momento dell’avvio del procedimento (esperito per asserite violazioni disciplinari da parte del Bar Standards Board) nei confronti della ricorrente (avvocato appartenente di una minoranza etnica), ma dalla conclusione della complessiva procedura affinché la durata di questa non precluda alla parte di eccepirne l’eventuale valenza discriminatoria. 




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