Log in or Create account

FOCUS - Human Rights N. 1 - 25/06/2018

 La (nuova) riforma del Sistema Dublino: esiste un'alternativa costituzionale?

Nell’ottobre del 2016 la Commissione ha avviato una (nuova) riforma delle regole per la  determinazione dello Stato competente ad esaminare una domanda di protezione internazionale che avrebbe dovuto inaugurare un cambiamento decisivo nelle politiche di asilo europee, ma che – per più di un motivo – non risponde alle aspettative maturate. Dopo quasi trent’anni dalla conclusione della Convenzione di Dublino del 1990 che metteva al centro lo spinoso tema della responsabilità di accoglienza dei migranti, gli Stati membri sono impegnati in una ennesima ridefinizione dei criteri di competenza per l’esame delle domande di asilo, in una situazione invero assai peculiare. Dopo la c.d. crisi dei flussi registratasi a partire dal 2014 che aveva provocato un significativo aumento degli ingressi, i dati oggi rivelano una consistente flessione a cui, tuttavia, non risponde una stabilizzazione del sistema europeo. Al contrario, è particolarmente chiaro come le istituzioni europee abbiano deciso di arretrare gli obiettivi di tutela, perseguendo soluzioni ad esse esterne. Lo scopo di evitare, prevenendo, l’arrivo sia del migrante irregolare che del richiedente asilo è quello che maggiormente e con più problematicità caratterizza, ad esempio, il quadro della cooperazione con la Turchia, avviata con il Piano d’azione UE-Turchia del 29 novembre 2015 e, poi, rafforzata nel vertice del 18 marzo 2016, con una Dichiarazione preoccupante per molte ragioni, sia di ordine formale che sostanziale. L’azione esterna dell’Unione in materia di immigrazione ed asilo ovviamente è un aspetto assai importante e fondamentale per il funzionamento del sistema. Già a partire dal Trattato di Amsterdam del 1999 gli accordi di riammissione con i paesi di origine o di transito per il rimpatrio dei migranti irregolari diventano costitutivamente parte della politica europea. I successivi sviluppi hanno, però, permesso una trasformazione tale per cui la conclusione di accordi propriamente detti è stata sostituita da una miriade di non-accordi con Stati terzi per il rimpatrio anche di migranti in condizioni di richiedere una qualche forma di protezione internazionale. Ciò si pone in evidente contrasto con il divieto di non refoulement che – in materia – rappresenta direttrice inderogabile. Il processo di riforma di uno dei pilastri del sistema europeo di asilo, ovvero delle regole di definizione dello stato competente all’esame delle domande di protezione internazionale, si (ria)avvia in un contesto in cui – per usare un’antica espressione – il cammino comunitario in materia riceve una pesante battuta di arresto. Invero, non si arresta, ma limita significativamente il suo percorso e ne muta la direzione. La ricerca di soluzioni esterne consolida una situazione assai paradossale tale per cui le istituzioni europee si impegnano ad inaugurare una (ambiziosa) riforma di un sistema che – semmai realmente esistito - oggi è progressivamente eroso alle sue basi. Probabilmente l’insostenibilità politica della crisi dei rifugiati e i suoi terribili effetti sugli equilibri all’interno dell’Unione, certamente la cattiva riuscita del sistema Dublino nel regolare i flussi migratori ed assicurare standard di tutela conformi alle prescrizioni internazionali, hanno suggerito uno spostamento in avanti delle frontiere europee. Così, la conclusione di accordi bilaterali con Stati terzi (Turchia, in primis) ha origine niente affatto nella volontà di riforma, bensì in quella – alla prima contraria – di evitare e prevenire l’ingresso del migrante (irregolare o rifugiato) nel territorio europeo. La volontà di riforma del sistema coesiste, quindi, con la precisa decisione di indebolirlo, limitando l’esercizio dello stesso diritto a chiedere la protezione internazionale. Che si tratti di un indebolimento è la stessa Corte Europea dei diritti dell’Uomo a precisarlo quando afferma che la possibilità di presentare domanda di protezione internazionale è il requisito preliminare ed indispensabile di un sistema efficace, ridefinendo – per inciso – cosa ha da intendersi per efficacia di un sistema di tutela, giammai riferibile (esclusivamente) al carico di responsabilità gravante sul soggetto che di quel sistema si fa garante, bensì al grado di estensione dei diritti in esso previsti… (segue)



Execution time: 13 ms - Your address is 3.144.7.118
Software Tour Operator