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La Corte constata la violazione del divieto di trattamento inumano e degradante in relazione al regime detentivo speciale (art. 41 bis L.374/1975 e successive modifiche) applicato nel caso di specie, concernente la reclusione di un reo condannato al carcere a vita - dopo una latitanza durata più di quarant’anni - in quanto responsabile di gravi reati correlati alla sua appartenenza mafiosa. Le precarie condizioni di salute del detenuto, affetto da diverse e progressive patologie anche di tipo cognitivo, e la sua età avanzata costituiscono condizioni compatibili con lo stato di detenzione, ma non giustificano nei suoi riguardi il mantenimento nel tempo del regime detentivo speciale, misura preventiva adottata a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico e senza finalità punitive.
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