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La Corte afferma che le disposizioni della direttiva 2013/32/UE, lette alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, non sono incompatibili con una normativa nazionale che non preveda una sospensione automatica della decisione del giudice di primo grado in materia di diniego dello status di rifugiato qualora detta decisione sia oggetto di impugnazione da parte del soggetto richiedente asilo, ma che consenta al giudice che ha adottato tale decisione di sospenderne l’esecuzione su istanza dell’interessato e previa valutazione della fondatezza dei motivi dedotti nell’impugnazione.
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