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La Corte afferma che la decisione quadro 2002/584/GAI, come modificata dalla decisione, 2009/299/GAI, deve essere interpretata nel senso che l’autorità giudiziaria di uno Stato membro, chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato di arresto europeo, deve verificare in modo concreto e preciso se la persona in questione corra il rischio di vedere violato il suo diritto all’equo processo se trasferito nel Paese emittente il mandato di arresto, qualora la suddetta autorità giudiziaria disponga di elementi idonei a dimostrare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente.
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