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FOCUS - Human Rights N. 3 - 26/12/2018

 Corte di Giustizia, Sentenza del 06/11/2018, In materia di politica sociale e, in particolare, in relazione al diritto alle ferie annuali retribuite.

La Corte afferma che l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e l’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali sono incompatibili con una normativa nazionale, come quella del procedimento principale, in base alla quale il lavoratore, che, in un dato periodo, non abbia chiesto di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, perde automaticamente, al termine di tale periodo di riferimento, i giorni di ferie annuali retribuite maturati e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlativo diritto a un’indennità finanziaria per le ferie non godute. Qualora il giudice nazionale non possa interpretare la normativa interna in maniera compatibile con il diritto UE e il datore di lavoro non dimostri di aver adottato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fruisse delle ferie annuali retribuire, tale giudice dovrà disapplicare la normativa nazionale e assicurarsi che il lavoratore possa godere dei diritti in questione.



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