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La Corte esclude la violazione del diritto a un equo processo dei ricorrenti, discendenti ed eredi del responsabile di uccisioni di massa nel campo di sterminio di Sobibor in Polonia fino al 1943, chiamati a sostenere le spese di lite dopo la morte del loro congiunto deceduto in pendenza dell’appello da lui promosso per la riforma della condanna penale già riportata. L’imputazione agli eredi delle spese di lite conseguente all’archiviazione del procedimento dopo la morte del reo non ha comportato, secondo la Corte, la lesione del principio della presunzione d’innocenza del defunto, né del diritto di accesso alla giustizia degli eredi, il cui ricorso dinanzi alle giurisdizioni interne è stato dichiarato inammissibile per la carenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti.
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