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Non costituisce violazione del diritto alla vita privata (art. 8 CEDU) il rigetto, da parte del giudice nazionale, della querela presentata dalla ricorrente nei confronti dei gestori di un sito web per i commenti a carattere sessista e diffamatorio che vi erano stati pubblicati prima di essere rimossi. La Corte ha infatti ritenuto che il giudice interno (in conformità ai criteri enunciati dalla stessa Corte EDU nel caso Delfi AS c. Estonia, sentenza della Grande Camera del 16 giugno 2015) avesse equamente bilanciato la libertà d’espressione (art.10 CEDU) dell’esercente del sito web e del gestore del forum ivi ospitato e il diritto di terzi alla tutela della propria reputazione, e che la soccombenza della ricorrente nel procedimento da questa promosso fosse pertanto giustificata dall’adempienza dei convenuti ai propri doveri di vigilanza rispetto a contenuti pubblicati da terzi (attraverso la presenza di un moderatore del forum, di meccanismi di segnalazione di messaggi offensivi e di loro tempestiva rimozione).
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