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La Corte dichiara la violazione dei diritti, rispettamente, alla vita privata e a un equo processo del ricorrente, cittadino turco condannato all’ergastolo per aver attentato all’ordine costituzionale, in conseguenza del divieto opposto dalle autorità carcerarie alla consegna di un libro da parte del suo avvocato, ritenuto da tali autorità di contenuto non inerente all’esercizio del diritto di difesa. Sebbene sia ammissibile l’imposizione sugli avvocati di taluni obblighi nell’ambito delle relazioni con i propri assistiti, secondo la Corte tale limitazione deve essere sorretta da ragioni di eccezionalità, senza comprimere il ruolo essenziale dell’avvocato nell’amministrazione della giustizia e nel rispetto del diritto alla riservatezza nelle conversazioni tra il difensore e il suo assistito.
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