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Tra le varie argomentazioni utilizzate dal Tribunale per respingere la richiesta di annullamento degli atti che prevedevano l’inserimento del ricorrente nell’elenco di persone e entità a cui applicare il congelamento dei beni, due appaiono particolarmente interessanti. Il primo riguarda il fatto che anche le decisioni di autorità amministrative nazionali vertenti su misure restrittive indirizzate ad organizzazioni terroristiche possono essere considerate decisioni di autorità competenti ai fini dell’azione del Consiglio, purché esse siano impugnabili di fronte al giudice nazionale. In secondo luogo, l’esistenza di un conflitto armato ai sensi del diritto internazionale umanitario non esclude l’applicazione delle disposizione del diritto dell’Unione in materia di lotta al terrorismo; né alcuna distinzione viene fatta dalla suddetta normativa a seconda che gli atti contestati siano commessi o meno in un conflitto armato. Ne deriva che il carattere “terroristico” di tali atti non viene meno per il solo fatto che essi sono posti in essere nell’ambito di un conflitto armato (come, invece, sostenuto dal ricorrente).
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