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Costituisce violazione dei diritti processuali del ricorrente, analista finanziario, la condanna alla pena detentiva irrogatagli per il reato di manipolazione del mercato, dopo essere stato già condannato per il medesimo fatto ad una pena pecuniaria (circa sette anni prima) dall’autorità nazionale di controllo dei mercati finanziari. L’identità fattuale dell’infrazione sanzionata, l’analoga natura afflittiva delle due misure sanzionatorie, la mancanza di una connessione sostanziale e procedurale tra di esse e l’intervallo di tempo intercorso tra le relative pronunce comportano infatti un pregiudizio sproporzionato a carico del ricorrente, e che nei suoi confronti sia violato il principio del ne bis in idem.
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