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La libertà di associazione dei ricorrenti è violato dalle autorità russe per effetto del diniego di registrare un’associazione per la difesa dei diritti delle persone di orientamento LGBT, motivato sulla base dell’esigenza delle autorità pubbliche di assicurare la tutela dei valori morali e degli istituti della famiglia e del matrimonio, della sovranità nazionale messa a rischio da un possibile decremento demografico, nonché di proteggere gli stessi aderenti da reazioni violente e di incitazione all’odio da parte di terzi. La Corte rileva altresì la violazione del diritto dei ricorrenti a un giusto processo (art. 6 CEDU) e del divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) connessa a quella della loro libertà associativa.
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