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FOCUS - Human Rights N. 2 - 04/10/2019

 Corte di Giustizia, Sentenza del 08/05/2019, In tema di licenziamento durante il congedo parentale e di principio di non discriminazione

La Corte afferma, su rinvio pregiudiziale relativo al caso, che la clausola 2, punto 6, dell’accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995, contenuto nell’allegato alla direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (modificata dalla direttiva 97/75/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997) è incompatibile con una normativa nazionale che, in caso di licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato mentre quest’ultimo è in congedo parentale, permette di determinare l’indennità di licenziamento, anche solo in parte, sulla base della retribuzione ridotta che il lavoratore percepisce al momento del licenziamento. Inoltre, detta normativa è incompatibile con l’art. 157 TFUE nella situazione in cui un numero molto più elevato di donne rispetto agli uomini richiede il congedo parentale a tempo parziale e ove non vi siano ragioni obiettive ed estranee a qualsiasi discriminazione fondate sul sesso a giustificarla.



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