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La Corte afferma, su rinvio pregiudiziale relativo al caso, che la clausola 2, punto 6, dell’accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995, contenuto nell’allegato alla direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (modificata dalla direttiva 97/75/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997) è incompatibile con una normativa nazionale che, in caso di licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato mentre quest’ultimo è in congedo parentale, permette di determinare l’indennità di licenziamento, anche solo in parte, sulla base della retribuzione ridotta che il lavoratore percepisce al momento del licenziamento. Inoltre, detta normativa è incompatibile con l’art. 157 TFUE nella situazione in cui un numero molto più elevato di donne rispetto agli uomini richiede il congedo parentale a tempo parziale e ove non vi siano ragioni obiettive ed estranee a qualsiasi discriminazione fondate sul sesso a giustificarla.
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