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La Grande Sezione afferma che una normativa nazionale, così come interpretata dai giudici nazionali, che non preveda un obbligo per i datori di lavoro di istituire un sistema che consenta la misurazione dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore non è compatibile con l’obbligo generale dello Stato e dei datori di lavoro di adottare i mezzi necessari per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Infatti, in assenza di un sistema che consenta la misurazione dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore, nulla garantisce che il rispetto effettivo del diritto a una limitazione della durata massima dell’orario di lavoro e a periodi minimi di riposo sia pienamente assicurato ai lavoratori. Detta normativa risulta, quindi, incompatibile con gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, letti alla luce dell’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali e degli artt. 11 e 16 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989.
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