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La Corte è chiamata a pronunciarsi sul fatto se la direttiva 2011/95, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, violi l’art. 78, par. 1, TFUE e l’art. 18 della Carta sui diritti fondamentali laddove detta direttiva (all’art. 14, par. da 6 a 6) prevede delle cause ulteriori di esclusione dallo status di rifugiato rispetto a quelle previste dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951. La Corte non ravvisa detta incompatibilità poiché, il diritto riconosciuto agli Stati membri di negare lo status di rifugiato, non implica la possibilità per gli stessi di respingere l’individuo verso un territorio dove la sua vita o integrità fisica siano in pericolo. Inoltre, il fatto che lo Stato revochi o neghi lo status di rifugiato in base all’art. 14, parr. 5 e 6, non implicano che il soggetto perda la qualità di rifugiato ma che divenga un soggetto presente irregolarmente sul territorio statale il che permette allo stesso di fruire di alcuni dei diritti e benefici derivanti dalla direttiva stessa.
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