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FOCUS - Human Rights N. 2 - 04/10/2019

 Corte di Giustizia, Sentenza del 24/06/2019, La Corte è chiamata a pronunciarsi sul principio di indipendenza e inamovibilità dei giudici e della compatibilità della normativa polacca con tale principio

Il 20 dicembre 2017 il Presidente polacco firmava una legge sulla Corte Suprema che abbassava l’età pensionabile dei giudici di detta Corte a 65 anni (rispetto ai 70 della precedente legge) e attribuiva al Presidente il potere discrezionale di prorogare le loro funzioni. Detta legge entrava in vigore il 3 aprile 2018 e le sue disposizioni venivano applicate anche ai giudici già in carica in quella data. La Commissione ha presentato ricorso per inadempimento ritenendo che tale normativa violasse l’art. 19, par. 1 TUE e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali. La Grande Sezione evidenzia che l’indipendenza e l’imparzialità degli organi giudiziari viene garantita dall’esistenza di una serie di regole che permettono di fugare qualsiasi dubbio circa la neutralità dell’organo rispetto a interessi contrapposti e alla sua non permeabilità da parte di interessi esterni. Tra queste regole rientra il principio di inamovibilità dei giudici il quale esige che essi possano svolgere le loro funzioni fino all’età del pensionamento o alla scadenza del mandato così come prevista al momento in cui hanno assunto dette funzioni. Tale principio non ha carattere assoluto ma può essere derogato solo in base a motivi legittimi e imperativi e rispettando il criterio di proporzionalità. Nel caso di specie la giustificazione adottata per l’adozione della normativa richiamata (ossia la necessità di equiparare l’età pensionabile dei giudici della Corte Suprema a quelle degli altri lavoratori) non spiega l’applicazione retroattiva della legge e lascia non pochi dubbi circa il fatto che, in realtà, essa sia stata adottata per rimuovere un gruppo di giudici della suddetta Corte invisi all’esecutivo. Inoltre, il potere discrezionale attribuito al Presidente di prorogare le loro funzioni sembra andare in tale senso e inficiare l’indipendenza dell’organo. Ne risulta una violazione dell’art. 19, par. 1, secondo comma TUE.   



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