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La Corte afferma che l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione sono incompatibili con una normativa nazionale che subordina la concessione di un sussidio per studi superiori a studenti non residenti al fatto che uno dei genitori dello studente abbia svolto un’attività lavorativa in tale Stato per almeno cinque anni nei sette anni precedenti alla presentazione della domanda. Tale criterio non permette, infatti, di prendere in considerazione in modo sufficientemente ampio l’esistenza di un collegamento con il mercato del lavoro anche se di più breve durata rispetto ai suddetti cinque anni.
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