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La questione sottoposta all’attenzione della Corte concerne la ripresa, per un periodo di quasi dieci anni, della produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare non in funzione, ripresa che ha l’effetto di rinviare di dieci anni, rispetto alla data inizialmente stabilita dal legislatore nazionale, la disattivazione e la fine dell’attività di detta centrale. La Corte afferma, innanzitutto, che tale ripresa costituisce un “progetto” ai sensi della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 (valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati) e della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna), quindi, necessita di essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale prima dell’adozione dello stesso. L’art. 2 della direttiva 2011/92, poi, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro può non procedere alla valutazione di impatto ambientale al fine di garantire la sicurezza del suo approvvigionamento di energia elettrica solo nel caso in cui tale Stato membro dimostri che il rischio per la sicurezza di tale approvvigionamento è ragionevolmente probabile e che il progetto in questione presenta un carattere di urgenza. Il giudice nazionale può, se la normativa interna glielo consente, eccezionalmente mantenere gli effetti di misure che siano in contrasto con le direttive 2011/92 e 92/43 qualora ciò sia giustificato da considerazioni imperative connesse alla necessità di scongiurare una minaccia grave ed effettiva di interruzione dell’approvvigionamento di energia elettrica dello Stato membro interessato, minaccia a cui non si può far fronte mediante altri mezzi. Detto mantenimento potrà coprire soltanto il lasso di tempo strettamente necessario per porre rimedio a tale illegittimità.
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