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FOCUS - Human Rights N. 2 - 04/10/2019

 Ufficio elettorale centrale nazionale, Ordinanza del 05/09/2019, La Corte interviene, su rinvio pregiudiziale concernente il caso, in materia di libera circolazione dei lavoratori e di parità di trattamento in materia di previdenza sociale

 Nel 2015, EU, cittadino portoghese che risiede in Francia e lavora in Lussemburgo, ha presentato alla Caisse pour l’avenir des enfants una domanda di assegni familiari per il figlio, che risiede con la madre in Brasile. Tale domanda è stata rigettata sulla base del fatto che la Convenzione del 1965 sulla previdenza sociale conclusa tra Lussemburgo e Brasile non si applica nei suoi confronti non possedendo egli né la cittadinanza lussemburghese né quella brasiliana. La Corte ritiene che una siffatta impostazione sia in contrasto con il principio di libera circolazione dei lavoratori e di parità di trattamento. Infatti, per giurisprudenza costante della Corte, gli Stati membri nel dare attuazione alle convenzioni internazionali devono rispettare gli obblighi discendenti dal diritto dell’Unione e, di conseguenza, devono estendere ai cittadini degli altri Stati membri i vantaggi di cui godono i loro cittadini in base a convenzioni internazionali concluse in materia di previdenza sociale, a meno che lo Stato in questione non sia in grado di addurre una giustificazione oggettiva del suo rifiuto. Ne discende, nel caso di specie, che l’articolo 45 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, deve essere interpretato nel senso che osta al rifiuto, da parte delle autorità di un primo Stato membro, di versare a un cittadino di un secondo Stato membro, che lavora nel primo Stato membro senza risiedervi, le prestazioni familiari per il figlio residente in un paese terzo nel caso in cui suddetti enti riconoscono, in seguito a una convenzione internazionale bilaterale conclusa tra il primo Stato membro e tale paese terzo, il diritto alle prestazioni familiari a favore dei propri cittadini e residenti, salvo che tali enti siano in grado di addurre una giustificazione oggettiva del loro rifiuto.



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