La Corte afferma che il gestore di un motore di ricerca, nella sua attività di indicizzazione di informazioni pubblicate sul web da terzi, nel memorizzarle e metterle a disposizione di terzi, è da considerarsi un “responsabile” del trattamento alla luce della direttiva 95/46 (applicabile alla data di presentazione della domanda pregiudiziale ma, poi, sostituita dal regolamento 2016/679). Ne deriva che i divieti o le restrizioni previste in relazione al trattamento di alcuni dati particolari (dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, i dati relativi alla salute e alla vita sessuale e i dati relativi alle infrazioni o alle condanne penali) dall’art. 8, par. 1 e 5 della direttiva richiamata, si applicano anche al gestore di un motore di ricerca in relazione alla sua attività di indicizzazione (vista l’incidenza che essa ha sui diritti individuali delle persone). Inoltre, detti paragrafi devono essere interpretati nel senso che, in base ad essi, il gestore di un motore di ricerca, in linea di principio, è tenuto ad accogliere le richieste di deindicizzazione riguardanti link che rinviano a pagine web nelle quali compaiono i suddetti dati, fatte salve le eccezioni stabilite dalla stessa direttiva (quali, ad esempio, quelle previste dall’art.8, par. 2), pur rimanendo il diritto della persona interessata di opporsi a tale trattamento. Quando il gestore riceve un richiesta di deindicizzazione riguardanti link in cui sono pubblicati dati rientranti in una delle suddette categorie, deve verificare se l’inserimento di detto link nell’elenco dei risultati si riveli strettamente necessario per proteggere la libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati, tenuto conto della gravità dell’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Infine, per quanto attiene ai dati concernenti infrazioni o condanne penali, il gestore di un motore di ricerca è tenuto ad accogliere una richiesta di deindicizzazione quando le informazioni in questione si riferiscono ad una fase precedente del procedimento giudiziario considerato e non corrispondono più alla situazione attuale, nei limiti in cui si constati che, in base a tutte le circostanze, i diritti fondamentali della persona interessata prevalgono su quelli degli utenti di internet.
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