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FOCUS - Human Rights N. 2 - 04/10/2019

 Competenze e limiti alla discrezionalità legislativa sul diritto d'asilo

+ DOSSIER: Le principali fonti di riferimento in materia di protezione della persona migrante (a cura di E. Cavasino)

 

Il Trattato di Lisbona attribuisce all’Unione europea competenze normative sulla definizione dello «status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l’Unione» e di uno «status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell’asilo europeo, necessitano di protezione internazionale». Tali competenze sono state esercitate anche per ridurre i movimenti secondari dei migranti in cerca di protezione fra gli Stati membri. La direttiva 2011/95/UE apre – sul piano normativo – l’attuazione della II fase del Sistema europeo comune di asilo (CEAS), conseguente, appunto all’entrata in vigore del TFUE. Essa è nota anche come direttiva qualifiche poiché reca, come emerge dal titolo, norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Questo atto di diritto derivato, in particolare, persegue la finalità di contribuire a ridurre gli spostamenti dei richiedenti “asilo” dallo Stato membro competente all’esame della domanda di protezione sulla base dei “criteri” di cui al reg. (UE) n. 603/2013 verso altri Stati dell’Unione «nei casi in cui tali movimenti siano dovuti esclusivamente alla diversità dei quadri giuridici» in materia di «status di rifugiato» e «protezione sussidiaria» per assicurare piena effettività a due principi cardine del CEAS: la fiducia reciproca fra gli Stati nel rispetto dei diritti delle persone migranti (mutual trust) e la condivisione degli oneri per la presa in carico dei richiedenti asilo (burden sharing). Tale obiettivo, tuttavia, va perseguito nel quadro della compatibilità delle soluzioni giuridiche adottate con le norme internazionali sui diritti umani e, dal punto di vista dell’ordinamento costituzionale italiano, con i diritti inviolabili (art. 2 Cost.), fra cui il diritto asilo (art. 10 c. 3° Cost.), principi supremi della Costituzione repubblicana. Sul piano del diritto internazionale – come è noto – sono la Convenzione europea dei diritti umani del 1950, firmata a Roma sotto l’egida del Consiglio d’Europa, e la Convenzione sul riconoscimento dello status di rifugiato firmata a Ginevra nel 1951 ed il relativo Protocollo di New York del 1967, elaborati nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a tracciare il perimetro degli obblighi internazionali più rilevanti in materia di compatibilità con CEAS. Tali convenzioni sono strumenti di diritto internazionale pattizio che presentano le seguenti caratteristiche comuni: sono trattati ratificati da tutti gli Stati membri dell’Unione europea; e richiamati espressamente dalle norme di diritto primario dell’Unione europea attributive di competenze in materia di asilo o che ne conformano l’esercizio… (segue)



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