Log in or Create account

FOCUS - Human Rights N. 3 - 05/02/2020

 Corte di Giustizia, Sentenza del 28/11/2019, In materia di cooperazione giudiziaria in materia penale, di custodia cautelare e di presunzione di innocenza

La Corte afferma, su rinvio pregiudiziale dell’autorità giudiziaria bulgara, la non applicabilità dell’art. 6 della Direttiva (UE) 2016/343 (sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali), e rispettivamente degli artt. 6 e 47 Carta di Nizza, ad una normativa nazionale che subordina la rimessione in libertà di una persona sottoposta a custodia cautelare alla prova, da parte dell’imputato, di nuove circostanze che giustifichino la revoca di tali misure restrittive. La Corte rileva, in primo luogo, che il principio di non colpevolezza non è violato da «una decisione giudiziaria il cui unico scopo è l’eventuale mantenimento di un imputato in custodia cautelare ha il solo scopo di accertare se tale persona debba o meno essere rimessa in libertà, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, senza determinare se detta persona sia colpevole del reato di cui è accusata»; le motivazioni alla base di siffatta decisione non sono infatti riferite alla colpevolezza o all’innocenza dell’imputato, bensì alla verifica della permanenza o meno dei presupposti della misura cautelare. In secondo luogo, la Corte rileva l’estraneità al diritto eurounitario delle regole in punto di ripartizione dell’onere della prova al fine di ottenere la remissione in libertà, essendo la materia rimessa al legislatore nazionale.



Execution time: 11 ms - Your address is 18.218.155.139
Software Tour Operator