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FOCUS - Human Rights N. 23 - 27/07/2020

 Comitato ONU per i diritti umani-Il Comitato è chiamato a pronunciarsi sull’applicazione del principio di non refoulment in relazione ai c.d. migranti climatici.

Comitato ONU per i diritti umani, caso Teitiota c. Nuova Zelanda, comunicazione n. 2728/2016, parere pubblicato il 7 gennaio 2020

 

 

Il Sig. Teitiota ha presentato una comunicazione al Comitato ONU per i diritti umani contro la Nuova Zelanda per non avergli concesso lo status di rifugiato a fronte del fatto che l’isola di Kiribati, dove egli viveva e da cui si era trasferito in Nuova Zelanda, era sempre più colpita dal cambiamento climatico, da un forte inquinamento delle acque e delle terre e dell’aumento della violenza sociale il che rendeva estremamente difficile per il ricorrente e la sua famiglia continuare a vivere lì. Il Comitato, pur non ravvisando nel caso di specie una violazione da parte della Nuova Zelanda del diritto alla vita previsto dall’art. 6 del Patto sui diritti civili e politici, ha ricordato che il principio di non refoulement garantisce che nessun individuo possa essere estradato verso un Paese in cui il suo diritto alla vita sia in pericolo. Tale garanzia si estende a tutte quelle situazioni in cui ci siano rischi prevedibili per la vita o in cui essa sia minacciata e, quindi, anche alle situazioni di degrado ambientale, di cambiamento climatico e di sviluppo non sostenibile. Ne discende che di fronte a situazioni ambientali idonee a porre in pericolo la vita dell’individuo, gli Stati devono rispettare il principio di non refoulement, sempre che detti rischi riguardino individualmente la persona considerata e il danno sia irreparabile.



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