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La pronuncia (assieme ad altre analoghe decise nella medesima data) afferma la violazione della libertà di espressione del ricorrente, in combinato con la violazione del diritto ad un ricorso effettivo (artt. 10, 13 CEDU), da parte delle autorità russe che hanno disposto il blocco del suo sito Internet in applicazione della vigente legge sull’informazione, di cui la Corte rileva gli effetti arbitrari e la mancanza di garanzie contro gli abusi. Nel caso di specie, il sito Internet del ricorrente era stato interdetto all’accesso come effetto collaterale del blocco di una serie di siti distinti dal medesimo indirizzo IP, con effetti paragonabili, secondo la Corte, al blocco sistematico di un giornale o di un’emittente televisiva.
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