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La Corte si pronuncia su rinvio pregiudiziale nel procedimento promosso dalla Slovacchia nei confronti di due imprese per l’illecita percezione di sovvenzioni europee finalizzate ad incentivare l’impiego di persone disabili. Al riguardo la Corte di Giustizia precisa che la Direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, deve essere interpretata (all’art. 2.1) nel senso della sua inapplicabilità alle persone giuridiche e allo Stato, anche nell’ipotesi in cui il diritto nazionale conferisca ad essi la qualità di danneggiato nell’ambito del procedimento penale. In secondo luogo, l’art. 325 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni di diritto nazionale in forza delle quali lo Stato, nell’ambito di un procedimento penale, non può agire per il risarcimento del danno causatogli da un comportamento fraudolento dell’imputato avente come effetto una malversazione a danno del bilancio dell’UE, e non dispone di nessun’altra azione che gli consenta di far valere un diritto nei confronti dell’imputato in tale procedimento, purché la normativa nazionale preveda procedimenti efficaci che consentano il recupero dei contributi del bilancio dell’UE.
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