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Nel giudizio a priori di costituzionalità sulle disposizioni della legge che autorizza la proroga dello stato di emergenza sanitaria, il Conseil Constitutionnel dichiara la conformità costituzionali di tali misure. Richiamato il Preambolo della Costituzione del 1946 che «garantisce a tutti il diritto alla salute» il Conseil osserva che la Costituzione non esclude la possibilità che il legislatore stabilisca un regime di stato di emergenza sanitaria, tale da consentire ai pubblici poteri di adottare le necessarie misure di organizzazione e protezione per fronteggiare la grave crisi sanitaria in atto, anche sulla base delle considerazioni poste dal Comitato Scientifico istituito dall’art. L. 3131-19 del Code de la santé publique. Non spetta dunque al giudice costituzionale, «che non dispone di un potere generale di apprezzamento e di decisione della stessa natura di quello del Parlamento, di rimettere in discussione la valutazione del legislatore circa l’esistenza di una catastrofe sanitaria e sulla sua persistenza prevista per i prossimi quattro mesi». Il Consiglio inoltre ritiene conformi a Costituzione anche le previsioni sul trattamento di dati sensibili, accessibili soltanto al personale sanitario individuato dalle normative adottate e sottoposti ad ulteriori regole che limitano l’utilizzazione dei dati.
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