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FOCUS - Human rights N. 2 - 17/06/2016

 Contro un processo culturalmente neutro

Questo scritto si pone l’obiettivo ambizioso di parlare di uguaglianza. E di farlo attraverso la categoria della diversità. La giustapposizione di uguaglianza e diversità non è un ossimoro e il secondo riferimento non è meramente funzionale a definire in negativo il primo, quasi fosse il disegno “al rovescio” di un’antica stele o il rilievo interno di una maschera bronzea.  La combinazione di uguaglianza e diversità rappresenta piuttosto, come da tempo parte della dottrina evidenzia, il binomio di un’evoluzione necessaria: se l’uguaglianza vuole davvero esser tale, essa va letta come diversità, come tutela considerazione promozione di ciò che è differente. L’oggetto di questo studio, richiede tuttavia di essere maggiormente specificato, sia a livello contenutistico che metodologico. Per ciò che concerne il primo punto, la diversità di cui qui si vuole parlare è, come ovvi limiti strutturali impongono, una diversità del tutto particolare: la diversità culturale del soggetto appartenente ad una minoranza che, con il suo comportamento, viola una norma del codice penale nell’atto di realizzare una condotta che risulta essere tollerata, incoraggiata o persino imposta dalla propria cultura di appartenenza. La tematica, nota alla dottrina continentale con il nome di “reati culturali” (o, con la nomenclatura equivalente di “reati culturalmente motivati”), si presenta particolarmente adatta ai nostri fini dal momento che, quantomeno prima facie, sembrerebbe porre più di una sfida al concetto di uguaglianza. Il c.d. “fattore culturale” fatto valere dall’imputato nel processo, infatti, è stato accusato (in primis da parte della dottrina femminista e di quella liberale) di mettere seriamente a repentaglio la tutela di questo principio fondamentale. Di contro alla possibilità di una sentenza sensibile al fattore culturale è stata fatta avanti una proposta differente: l’opzione della “neutralità culturale”, in base alla quale ogni individuo deve essere sottoposto alle medesime leggi e procedure a prescindere dalla sua appartenenza etnica, religiosa, nazionale, di genere, e così via. È il famoso adagio per cui “vi è una sola legge per tutti”: nello spazio pubblico, costruito secondo criteri di rigorosa laicità e neutralità, tutti devono essere trattati allo stesso modo e nessun rilievo può essere assegnato alle specifiche appartenenze identitarie del singolo soggetto.  Non c’è posto, dunque, per le differenze culturali invocate dall’imputato che chiede che la sua responsabilità penale venga esclusa o diminuita. La cultura non può trovare alcuna considerazione all’interno dell’aula giudiziaria: essa va neutralizzata. Accanto all’oggetto anche il metodo richiede di essere specificato. Questo studio, infatti, si servirà di un luogo d’analisi privilegiato: non i gabinetti del parlamento e neppure i consessi dottrinari, ma le aule di giustizia, siano esse quelle caotiche dei tribunali di primo grado oppure quelle solenni delle corti supreme. La ragione è semplice e sta nel fatto che a doversi occupare della questione della diversità culturale sono proprio i giudici; sono i giudici infatti, che ultimamente, in tutto il mondo, stanno sperimentano una nuova argomentazione difensiva, in cui l’imputato chiede il riconoscimento del proprio retroterra culturale e dell’incidenza che esso ha avuto sulla condotta criminosa. Su tali basi, viene quindi invocato un trattamento differente rispetto alla generalità dei consociati, ovverosia l’esclusione o la diminuzione della sua responsabilità penale. In questo scritto, quindi, la questione relativa ad una compiuta attuazione del principio di uguaglianza e delle sfide che ad esso pone la diversità sarà declinata in questi termini: come dovrebbe rispondere il giudice investito del “cultural claim” dell’imputato per assicurare il rispetto del principio di uguaglianza? È il caso che il giudice “veda” chi ha di fronte e differenzi in base a ciò il suo giudizio oppure il rispetto del principio di uguaglianza vuole che il giudice sia neutrale rispetto alla diversità culturale dell’imputato e tenga la benda che copre gli occhi alla Giustizia accuratamente legata?.. (segue) 



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