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FOCUS - Human Rights N. 2 - 04/10/2019

 Corte dei diritti dell'Uomo, Sentenza del 06/06/2019, Sul diritto alla vita privata (art. 8 CEDU), relativamente ad intercettazioni telefoniche disposte dall’autorità giudiziaria

Non costituisce un’interferenza illegittima nella vita privata dei ricorrenti, indagati per traffico internazionale di stupefacenti, l’impiego nei loro confronti di strumenti investigativi anche all’estero (intercettazioni telefoniche) in applicazione della legge processuale ordinaria (in luogo delle disposizioni speciali in materia di criminalità organizzata), e senza che le autorità inquirenti avessero fatto preventiva richiesta di assistenza giudiziaria internazionale. Per contro è fondato il ricorso di alcuni ricorrenti in relazione all’insufficiente motivazione dei provvedimenti autorizzativi delle misure di sorveglianza.



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