La Corte ritiene che l’art. 4 della direttiva (UE) 2016/343 del 9 marzo 2016 (sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza) non osta a un accordo raggiunto tra l’autore di un reato e il procuratore, accordo nel quale l’imputato riconosce la propria colpevolezza in cambio di una riduzione di pena (e che dev’essere approvato da un giudice nazionale) e in cui vengono menzionate come coautrici del reato persone imputate che non hanno riconosciuto la loro colpevolezza e che sono sottoposte a un procedimento penale distinto, a condizione, da un lato, che tale menzione sia necessaria per la qualificazione della responsabilità giuridica dell’imputato che ha concluso l’accordo e, dall’altro, che il medesimo accordo indichi chiaramente che tali altre persone sono imputate in un procedimento penale distinto e che la loro colpevolezza non è stata legalmente accertata.
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