La materia della condizione giuridica dello straniero e, più specificamente, la disciplina di quella particolare categoria che – non senza critiche – va sotto il nome di richiedenti protezione internazionale è problematicamente esemplificativa di una specifica sistemazione del sistema delle fonti in Italia, ovvero di una certa relazione fra la legge e le fonti ad essa subordinate. Ai fini di queste brevi considerazioni, le tendenze della normazione sottostanti al governo dell’immigrazione possono rappresentare un case study particolarmente proficuo per la riprova – ove ce ne fosse bisogno – di considerazioni (di ben più ampio respiro) che, ormai da tempo, caratterizzano gli studi sull’ ordine ( o il disordine) del sistema delle fonti normativo italiano. Come risulterà evidente nel corso del lavoro, non solo la tendenza recessiva della regolazione legislativa in tema di protezione internazionale dei richiedenti asilo è spia della – mai troppo invocata – marginalizzazione del ruolo degli organi rappresentativi, ma l’illegittimo utilizzo di atti normativi secondari (non di natura regolamentare), finanche su profili particolarmente qualificanti la posizione giuridica dei titolari di una qualche forma di protezione internazionale, nasconde la sostanziale perdita di funzione per le fonti secondarie di natura regolamentare, o comunque, la perdita dei tratti propri differenziali di queste rispetto agli atti amministrativi propriamente detti. Il punto più problematico di un tale assolvimento (o meglio, non assolvimento) della riserva di legge prevista nell’art. 10 della Costituzione è, quindi, a livello più alto, quello che autorevole dottrina definisce il problema dell’assenza delle garanzie costituzionali primarie, ovvero della mancata o insufficiente implementazione legislativa dei diritti costituzionalmente tutelati. Al livello più basso, invece, la particolare circostanza per cui, ad esempio, materie direttamente afferenti ai diritti soggettivi di una particolare categoria di soggetti, quali i richiedenti protezione internazionale, vengano significativamente regolate da atti tipici dell’auto-organizzazione amministrativa provoca un pericoloso slittamento di piano tale per cui saranno gli organi amministrativi a svolgere il delicato bilanciamento fra interessi costituzionalmente rilevanti. Come si vedrà, una delle conseguenze negative più evidenti di un tale assetto regolativo è, ad esempio, l’ampissima discrezionalità esercitata dalle Commissioni territoriali competenti al riconoscimento della protezione internazionale ai cittadini di paesi terzi in transito verso l’Italia. Discrezionalità a sua volta problematicamente confermata dall’importante ruolo esercitato, in riforma rispetto alle decisioni degli organi amministrativi, dalla giurisdizione ordinaria... (segue)
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